Art. 13.
(Competenze dei Ministri della difesa,
dell'interno e degli affari esteri).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dispone l'impiego delle agenzie ai sensi dell'articolo 10 a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l'indipendenza e l'integrità dello Stato e la legalità repubblicana.
      2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e

 

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dell'interno dispongono l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle Forze di polizia a sostegno dell'attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari.
      3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 10; riferiscono inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze.
      4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l'AISE.